STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

25 FEBBRAIO 2023
Abruzzo Winter Race

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABRUZZO DRIVERS CLUB"


TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE
ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l’associazione “ABRUZZO DRIVERS CLUB” di seguito in breve ADC.
L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
L’associazione è apolitica.
ART. 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Avezzano, Corso della Libertà, 113 .


TITOLO II - SCOPO SOCIALE E DURATA
ART. 3 - SCOPI
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.
Scopo principale e istituzionale quello della promozione di attività di interesse generale per la valorizzazione storica e culturale dei veicoli d'epoca e di interesse storico – collezionistico ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, la promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i Soci ed i collezionisti italiani e stranieri anche mediante gare, incontri, convegni, raduni, mostre e manifestazioni sportive e/o culturali in genere come di seguito specificate:
a) Promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro di veicoli d'epoca;
b) Organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni che possano prevedere la partecipazione; oltre che dei Soci, anche di equipaggi associati ad altri Club.
c) Organizzare incontri e convegni aventi come tema il mondo dei veicoli d’epoca;
d) Partecipare direttamente o indirettamente attraverso i propri associati a tutte quelle iniziative che riguardano i veicoli storici;
e) Fornire ai propri Soci assistenza e informazione sulle normative e sulle Leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici. Potrà inoltre, sempre con carattere di occasionalità e comunque nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività commerciali.
f) Promuovere attraverso la propria attività la promozione del turismo e delle bellezze dei luoghi interessati.
Con delibera dell'Assemblea ordinaria l’Associazione A.D.C. potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento affini a quelli previsti dall'oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.
L’ A.D.C potrà essere federato all' Automotoclub Storico Italiano A.S.I. e/o ad altre associazioni o enti paritetici con analogo scopo sociale.
ART. 4 - DURATA
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.


TITOLO III - CATEGORIA DI ASSOCIATI
ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo.
c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.
ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.
Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa.
Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA
Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento  dell’associazione. Il contributo associativo scade il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto:
- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.
Gli associati hanno il dovere:
- di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.
ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo PEC da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.
L’associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione.
L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno un ventesimo degli iscritti.
Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.
ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;
- doni, proventi di eventuali iniziative culturali.
Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.


TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il presidente ed il vice presidente;
c) il consiglio direttivo.
d) il tesoriere.
e) Il collegio dei probiviri.
ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 o 5 associati in funzione del numero complessivo di associati iscritti all’associazione.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
L’assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo presso la sede o anche altrove purché nell’ambito della Provincia di L’Aquila.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, quest’ultima da tenersi in un giorno diverso dalla prima, e l’ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.
Farà fede la data del timbro postale e/o l’invio della mail sul computer del A.D.C., per coloro che non avranno comunicato il proprio indirizzo mail varrà l’affissione della comunicazione presso la sede e la pubblicazione sul sito dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario per cassa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto
- delibera sulla esclusione degli associati qualora sia chiamata a farlo;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un ventesimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno un decimo degli associati.
ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata a mezzo di lettera postale semplice ,per E-mail o SMS e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea dev’essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
ART. 15 – DIRITTO DI VOTO
Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.
ART. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea
stessa.
L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
ART. 17 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno un ventesimo degli associati iscritti.
ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
• eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
• nomina all’interno del consiglio direttivo il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, e stabilisce ulteriori ambiti di azione;
• formulare i programmi di attività associativa;
• predisporre il rendiconto finanziario.
• deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
• fissare l’importo, le modalità di versamento e i termini delle quote associative annuali;
• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approvare eventuali altri regolamenti interni;
• provvedere alla gestione dell’associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, che non siano riservati dallo Statuto alla competenza dell’assemblea degli associati.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio direttivo:
• esamina le domande di ammissione e delibera sulle medesime come previsto dallo statuto;
• stipula, nel rispetto della competenza assembleare, contratti di appalto, somministrazione, assicurazione, locazione e leasing, vigilando sulla loro corretta esecuzione;
• stabilisce l'ammontare dei contributi di ammissione e dei contributi associativi ordinari annuali;
• provvede a fissare l’ammontare delle quote annuali ed eventualmente straordinarie,
• provvede a fissare l’ammontare delle quote dell'iscrizione alle gare ed eventi;
• assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
• decide sui ricorsi scritti presentati dai soci in materie riguardanti la vita sociale;
• redige il bilancio annuale di esercizio ed il conto economico di previsione se previsto.
• procede, in autonomia, alla stipula di finanziamenti diretti e indiretti per le esigenze di ordinaria amministrazione;
• predispone i progetti per la raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti e finanziamenti da sottoporre all’approvazione dell'assemblea degli associati;
• svolge qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, e in particolare può aprire conti correnti, depositi, dossier, effettuando prelievi anche allo scoperto nei limiti dei fidi accordati;
• propone all’ assemblea i nominativi dell’Organo di Disciplina;
• redige il regolamento elettorale per il rinnovo degli organi dell’associazione e nomina l’eventuale Commissione elettorale dandone comunicazione agli associati con le stesse modalità della convocazione assembleare almeno 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative;
• attribuisce eventuali deleghe per singole operazioni ad uno o più dei suoi consiglieri, nonché a soci non consiglieri determinandone limiti e criteri;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9 e, nominati dall’Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
In casi di urgenza è possibile utilizzare strumenti di Videoconferenza o telefonici per deliberare.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza.
E’ autorizzato all’apertura e chiusura di rapporti bancari, incluso conti correnti o di deposito.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea straordinaria con almeno un ventesimo degli iscritti. Almeno un 15 giorni prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo l’Organo di amministrazione secondo le modalità.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante invio per posta elettronica o messaggio (SMS) a tutti i componenti del consiglio direttivo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.
ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA
È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell’adunanza che provvederà a nominare un segretario, i che redigerà il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il verbale può essere redatto in forma digitale e conservato nel PC dell’Associazione.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.
ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI
Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.
I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata per procedere alla nomina dell’intero nuovo consiglio direttivo.
ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.
ART. 26 – RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.
Al presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.
ART. 27 – VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.
ART. 28 – TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il rendiconto annuale .
ART. 29 – SEGRETARIO
Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.
Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.
ART.30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea e dirime le questioni fra soci e fra soci e A.D.C.
Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.


TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI - RENDICONTO FINANZIARIO
ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO FINANZIARIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo predisporrà un rendiconto finanziario accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.
Il rendiconto e la relazione saranno presentati all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.


TITOLO VI - VARIE
ART. 32 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.
ART. 33 - LIQUIDAZIONE
L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori
scelti anche tra persone estranee all’associazione.
ART. 34 - RINVIO
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

 

Scarica lo statuto